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I diritti dei passeggeri nella cancellazione dei voli aerei

I diritti dei passeggeri nella cancellazione dei voli aerei

E’ di stretta attualità il problema dei voli aerei cancellati a causa dell’eruzione del vulcano in Islanda. Ma quali sono, in queste circostanze, i diritti dei passeggeri? A tal proposito ci soccorre la normativa comunitaria in vigore, il Regolamento CE 261/2004. Inoltre, da marzo 2009, è stata realizzata la nuova carta dei diritti del passeggero, sesta edizione, realizzata dall’ENAC.
Per quanto concerne la cancellazione del volo, l’utente ha diritto:
‒    al rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni, ed allo stesso prezzo al quale è stato acquistato) oppure, in alternativa, può usufruire di un nuovo volo (riprotezione), con partenza il prima possibile, o in data successiva più conveniente. Per quanto concerne il rimborso, è consigliabile presentare richiesta alla compagnia attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno (pertanto sarà opportuno conservare lo stesso biglietto). Qualora la compagnia non dovesse provvedere al rimborso, si può trasmettere la notizia  all’Ente nazionale dell’aviazione civile e all’Antitrust. In alternativa, si può ricorrere alla normale autorità giudiziaria (Giudice di Pace), anche tramite un’azione collettiva laddove ne ricorrano i presupposti;
Articoli di diritto‒    all’assistenza, ovvero: pasti e bevande; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche, o messaggi via telefax o email.
In alcuni casi, il passeggero ha diritto anche alla compensazione pecuniaria: Euro 250,00 per i voli, intracomunitari o internazionali, inferiori o pari a 1.500 km; Euro 400,00 per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km, e per quelli internazionali tra i 1.500 e i 3.500 km; Euro 600,00 per i voli internazionali superiori a 3.500 km. Se al passeggero viene offerta la possibilita’ di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore, la compagnia può ridurre queste compensazioni del 50%.
La compensazione pecuniaria non è, comunque, dovuta nei casi in cui:
‒    la compagnia provi che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (es. avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
‒    il passeggero sia stato informato della cancellazione: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza, e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo, presso la destinazione finale, al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima, e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu’ di un’ora prima dell’orario originariamente previsto, e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Ovviamente, il pagamento della compensazione non impedisce al viaggiatore di avanzare un’ulteriore richiesta di rimborso del danno subito a causa del disservizio (es: perdita della giornata lavorativa, o altre chance economiche non sfruttate, o anche il danno morale sofferto a causa dell’attesa e per la cancellazione del volo).
Questi sono, in generale, i diritti dei passeggeri nel caso di voli cancellati.
Circa la famigerata “nuvola islandese”, e così come ha concluso anche l’Ente nazionale dell’aviazione civile, trattandosi di annullamenti derivanti da circostanze eccezionali, e cause di forza maggiore, crediamo che il passeggero non abbia diritto alla compensazione pecuniaria ed eventuali risarcimenti danni. La stessa Carta dei diritti dei passeggeri prevede che, se un volo viene cancellato a causa delle condizioni metereologiche dovute a eventi naturali (come appunto la nube dell’eruzione di un vulcano), è previsto solo il rimborso del ticket, ma non la compensazione pecuniaria. La situazione muta nel caso in cui le compagnie aeree abbiano deciso di cancellare i voli nonostante lo scalo di arrivo fosse rimasto aperto. Dunque, qualora il consumatore si sia visto cancellare il volo in maniera immotivata, e senza ragioni di mancata sicurezza, lo stesso ha diritto anche al risarcimento del danno subito (laddove occorso).

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