22 Ott Direttiva europea RoHS: restrizione d’uso di particolari sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La nuova direttiva europea RoHS n. 2011/65/EU emessa in “recast” [revisione] in tema di restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [AEE], è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1 luglio 2011 ed è entrata in vigore il 21 luglio 2011.
La direttiva in esame sarà operativa, nell’Unione Europea, il 2 gennaio 2013.
Pertanto, la precedente direttiva 2002/95/EC RoHS in vigore dal 1° luglio 2006, sulla quale il CEI ha pubblicato la relativa guida tecnica di applicazione, sarà abrogata a partire dal 3 gennaio 2013.
La nuova direttiva RoHS introduce sia obbligatorietà della marcatura CE che la dichiarazione di conformità con i requisiti ivi previsti, elementi questi non contemplati nella precedente versione 2002/95/EC.
In primo luogo, quanto alle sostanze soggette a restrizione, la direttiva in esame non aggiunge nulla all’elenco attuale, la cui revisione è prevista entro il 2 luglio 2014, e che per chiarezza espositiva sono:
- piombo
- mercurio
- cadmio
- cromo esavalente
- polibrominato bifenile [PBB]
- polibrominatodifeniletere [PBDE].
I valori massimi tollerati di concentrazione [maximum concentration values, MCVs] di queste sostanze nei materiali omogenei restano invariati, così come indicato dalla tabella sottostante
SOSTANZE E RELATIVI VALORI MASSIMI DI CONCENTRAZIONE [MCV] AMMESSI
- Piombo – 0,1%
- Mercurio – 0,1%
- Cadmio – 0,01%
- Cromo esavalente – 0,1%
- Polibrominato Bifenile [PBB] – 0,1%
- Polibrominato Difenil Etere [PBDE] – 0,1%
Un primo elemento di novità è contenuto nell’allegato I nel quale vengono portati a 11 il numero delle categorie di prodotti WEEE/RAEE.
Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono:
1. elettrodomestici di grandi dimensioni;
2. piccoli elettrodomestici;
3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4. apparecchiature di consumo;
5. apparecchiature di illuminazione;
6. strumenti elettrici ed elettronici;
7. giocattoli, tempo libero e attrezzature sportive;
8. dispositivi medici;
9. strumenti di misura e di controllo, compreso strumenti di misura e di controllo industriale;
10. distributori automatici;
11. altre AEE non rientranti in alcuna delle categorie di cui sopra.
Si evidenzia che le categorie 8 e 9 avranno un impatto significativo sul settore delle AEE, poiché il campo di applicazione della direttiva RoHS sarà esteso, aggiornando periodicamente l’Allegato I, fino a includere:
– dispositivi medici e strumentazione di misura e controllo, dal 22 luglio 2014;
– dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 22 luglio 2016;
– apparecchiature di misura e controllo industriali, dal 22 luglio 2017.
Una seconda modifica rispetto all’impianto precedente risiede nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione laddove il dato giuridico è stato esportato nel dedicato allegato II e ciò al fine di favorirne un aggiornamento più snello da parte della Commissione; una prima revisione è prevista per il 22 luglio 2014.
Detto allegato, in base anche al regolamento della Comunità Europea n. 1907/2006, che fa riferimento al regolamento REACH, sarà soggetto a una nuova metodologia per la valutazione delle sostanze in modo da garantire la coerenza delle due normative [RoHS e REACH].
Ogni produttore/importatore/distributore che immetterà sul mercato una nuova AEE, dovrà garantire l’appropriata procedura di valutazione della conformità – mediante il modulo A dell’Allegato II alla decisione n. 768/2008/CE – ed in conformità al fascicolo tecnico dovrà apporre la marcatura CE sul prodotto finito; in difetto saranno applicate sanzioni ed i relativi prodotti saranno ritirati dall’Unione Europea. Si osserva che tale valutazione di conformità è frutto di un “controllo interno” e quindi, sotto l’esclusiva responsabilità del costruttore.
Detta nuova conformità RoHS è così disciplinata:
SCADENZE PER LA CONFORMITA’ DEI PRODOTTI ALLA NUOVA DIRETTIVA RoHS
– dispositivi medicali – 22 luglio 2014
– strumenti di misura e controllo – 22 luglio 2014
– dispositivi medicali per analisi in vitro – 22 luglio 2016
– dtrumenti di misura e controllo industriali – 22 luglio 2017
– nuove aggiunte: le AEE non incluse nella 2002/95/EC RoHS e non conformi con 2011/65/Ue – 22 luglio 2019.
La direttiva, tuttavia, riporta le seguenti esenzioni, che devono essere rischi estate secondo le disposizioni di cui all’allegato V, e precisamente :
– applicazioni (processi di lavorazione) nell’Allegato III;
– categorie di AEE nell’articolo 2.
– applicazioni dispositivi medici, di monitoraggio e di controllo di cui all’allegato IV.
In particolare, l’allegato III contiene un elenco di 39 applicazioni, divise sia per scopi sia per date di scadenza, appartenenti alle 11 categorie sopra riportate e le relative motivazioni, che si possono riassumere come segue:
– l’eliminazione o sostituzione delle sostanze riportate in tabella 1, mediante modifiche progettuali, o altri materiali, è tecnicamente o scientificamente impraticabile;
– l’affidabilità del materiale sostitutivo non è garantita;
– l’eliminazione o sostituzione delle sostanze incriminate, causano un danno maggiore all’ambiente, alla sicurezza e alla salute dei consumatori.
Le esenzioni saranno valutate caso per caso tenendo conto delle situazioni descritte e ogni esenzione avrà un periodo di validità a seconda della categoria di AEE:
– 5 anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;
– 7 anni per le categorie 8 e 9.
Come anticipato l’allegato V introduce gli standard minimi per le richieste di esenzione o di rinnovo di esenzioni nel caso di scadenza. La domanda deve essere presentata entro i 18 mesi precedenti la data di scadenza. La Commissione, all’esito della richiesta, darà corso alla consultazione delle parti interessate entro un termine perentorio di 15 giorni e deciderà obbligatoriamente sulle domande entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza dell’eventuale deroga.
Infine l’allegato VI stabilisce obblighi particolari sulla dichiarazione di conformità [DoC] per le AEE e l’articolo 16 ne introduce la presunzione di conformità secondo le norme armonizzate elencate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. La “recast” comprende una serie di nuove rilevanti definizioni previste dalla decisione n. 768/2008/ CE, come:
- operatore economico
- messa a disposizione sul mercato
- immissione sul mercato
- norma armonizzata
- specificazione tecnica
- richiamo o ritiro
- grandi installazioni fisse
- cavi
- pezzi di ricambio
- materiale omogeneo
- apparecchiature elettriche ed elettroniche [AEE] e molte altre legate all’allineamento della direttiva RoHS al nuovo quadro legislativo.
Da ultimo, l’allegato VII, riporta l’evoluzione cronologica della precedente direttiva 2002/95/CE, e delle modifiche successive con i rispettivi termini di recepimento.