29 Ago Deposito temporaneo ed incontrollato di rifiuti: nozione di collegamento funzionale
La sussistenza di un deposito temporaneo, in luogo di un deposito incontrollato, presuppone che il raggruppamento dei rifiuti sia effettuato prima della raccolta ed avvenga nello stesso luogo in cui sono prodotti. Ad integrare la nozione di collegamento funzionale concorre, altresì, non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
In ogni caso, in presenza di rifiuti accatastati alla rinfusa deve essere esclusa di per sé la regolarità del deposito temporaneo che, a contrario, presuppone il raggruppamento per categorie omogenee e la sussistenza in capo la produttore dei rifiuti di tutti i requisiti imposti dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e ciò in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria.