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Il danno tanatologico

Il danno tanatologico

Il danno tanatologico o danno da morte è un danno derivante dalla morte di un soggetto a seguito di un’azione di terzi, tipicamente una lesione e in genere conseguente a fatto illecito altrui.

Con il sintagma danno tanatologico si descrivono, in realtà, due distinte ipotesi di danno, originate dal medesimo evento: il danno da morte iure hereditatis e il danno tanatologico iure proprio.
Il primo definisce il danno subito dalla vittima primaria dell’illecito che può essere rivendicato dai suoi eredi; il danno tanatologico iure proprio, invece, ha ad oggetto la violazione, patita dai parenti della vittima, dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci. Quest’ultimo interessa la lesione di due beni della vita, inscindibilmente collegati: il bene dell’integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, (artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 cost.); il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi (artt. 2, 3, 29, 30 cost.)

danno tanatologicoLa questione è ancora in attesa di trovare un solido e pacifico inquadramento.
I prossimi congiunti possono richiedere – ove ne sussistano gli estremi – il risarcimento del danno alla salute da questi subito (danno biologico iure proprio). Si tratta della lesione all’integrità psico-fisica che le persone più vicine alla vittima possono subire: tale danno deve essere provato con specifiche perizie medico-legali.
Per i parenti può anche prospettarsi il risarcimento del danno morale cioè delle sofferenze e del perturbamento dell’animo
In questo contesto si inserisce il concetto di apprezzabile lasso di tempocioè il periodo che deve intercorrere tra la produzione delle lesioni e la morte perché si produca in capo agli eredi il risarcimento del danno biologico da morte del proprio dante causa. In caso di morte immediata, questo diritto per i congiunti è escluso; sussiste invece, nell’ipotesi di sopravvivenza anche per un breve periodo in quanto la vittima abbia avvertito e subito le conseguenze del danno.

Una volta accertata la sussistenza dell’apprezzabile lasso di tempo la liquidazione del danno biologico iure hereditatis dovrà essere effettuata tenendo conto della particolare gravità del cd. “danno biologico terminale”. Il giudice di merito può, naturalmente, utilizzare il criterio di liquidazione equitativo o servirsi dei criteri tabellari.
La Suprema Corte, per decenni, ha sempre escluso tale voce di danno dall’ambito del danno biologico, con conseguente esclusione della risarcibilità iure herediatis.Detto orientamento tradizionale e rigoroso si basava su di una sentenza della Corte Costituzionale del 1994, la quale sosteneva che la salute e la vita consistono in beni diversi, pertanto non si può applicare alla seconda la voce del danno biologico che è stata concepita solo ed esclusivamente per la prima.

Negli ultimi anni è da sottolineare una maggiore apertura al risarcimento danni da morte del prossimo congiunto, sia pure nelle forme del danno “catastrofico” e “da agonia”.
Il danno catastrofico è una figura elaborata dalla giurisprudenza, la quale in più pronunce ha ammesso la risarcibilità del danno in caso di morte “immediata”, cioè quando sia intercorso un brevissimo periodo tra il sopraggiungere della lesione e il decesso.
Il danno da agonia può essere definito come il pregiudizio derivante dal protrarsi della consapevolezza di una lunga, lenta, ingiustificata agonia

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