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Danno parentale in favore del figlio concepito

Danno parentale in favore del figlio concepito

Con l’ordinanza n. 4571 del 14 febbraio 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che – in caso di infortunio del genitore – il figlio concepito non ancora nato ha diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale.
La vicenda origina da un sinistro accorso ad un meccanico durante il tragitto verso il posto di lavoro; questi – investito da un’autovettura – riportava gravi lesioni che imponevano la parziale amputazione del piede sinistro.
La vicenda è giunta all’attenzione della Corte in ragione del diniego al risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale in favore dei due figli del danneggiato – il primo, già nato al momento del sinistro e l’altro solo concepito – sia da parte del Tribunale che della Corte d’Appello territoriale.
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire che: «il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente [Cass. 28..9.2018 n. 23469]; si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d’appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare [ex multis Cass. 30.8.2022 n. 25541, Cass. 21.03.2022 n. 9010 e Cass. n. 24.04.2019 n. 11212».
La Cassazione ha, altresì, riaffermato che in caso di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, se ritenuto spettante, la prova può effettuata ricorrendo anche a presunzioni semplici.
Ed invero, nel caso di morte o grave lesione all’integrità psico-fisica di un prossimo congiunto – coniuge, genitore, figlio, fratello – deve ritenersi che l’esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere la sofferenza del familiare superstite, poiché connaturata all’essere umano.

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