Art. 5 – Costituzione
La Repubblica , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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