Art. 83 – Costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato [II disp. trans.].
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.