Art. 74 – Costituzione
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [87].
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione [87].
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.