Art. 65 – Costituzione

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore [66, 84 2, 104 7, 122 2, 135 6].
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.