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Art. 87 — Costituzione

Art. 87 — Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [ 74 ].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [ 61 ].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [ 73, 76, 77 ].
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [ 97, 98 ].
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere [ 80 ].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [ 11, 78 ].
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Può concedere grazia [ 174 c.p.; 681 c.p.p. ] e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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