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Art. 5 — Costituzione

Art. 5 — Costituzione

La Repubblica , una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [ 114 ss. ]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [ 97 ] il più ampio decentramento amministrativo ; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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