06 Mag Art. 45 — Costituzione
Posted at 11:19h
in Costituzione
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [ 2511 c.c. ] a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato [ 2083, 2202 c.c. ].
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”1″]
Note non presenti
[adrotate group=”2″]