06 Mag Art. 44 — Costituzione
Posted at 11:20h
in Costituzione
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [ 840 c.c. ], fissa limiti alla sua estensione [ 846 c.c. ] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [ 857 c.c. ], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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