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Art. 42 — Costituzione

Art. 42 — Costituzione

La proprietà è pubblica [ 822 c.c. ] o privata [ 832 c.c. ].
I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [ 922 c.c. ], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [ 834 c.c. ].
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [ 565 ss. c.c. ] e testamentaria [ 587 c.c. ] e i diritti dello Stato sulle eredità [ 586 c.c. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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