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Art. 36 — Costituzione

Art. 36 — Costituzione

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia [ 31 ] un’esistenza libera e dignitosa [ 2099, 2100, 2101, 2102, 2120, 2121, 2122, 2126, 2131 c.c. ].
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [ 2107, 2108 c.c. ].
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [ 2109 ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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