06 Mag Art. 30 — Costituzione
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [ 147, 148, 261, 279 c.c..
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [ 330, 343, 400 ss., 433 ss. c.c. ].
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [ 250 ss., 536, 573, 577, 578, 580 c.c. ].
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [ 269 ss. c.c. ].
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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