Avvocato.it

Art. 30 — Costituzione

Art. 30 — Costituzione

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [ 147, 148, 261, 279 c.c..
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [ 330, 343, 400 ss., 433 ss. c.c. ].
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [ 250 ss., 536, 573, 577, 578, 580 c.c. ].
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [ 269 ss. c.c. ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”1″]

Note non presenti

[adrotate group=”2″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze