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Art. 3 — Costituzione

Art. 3 — Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [ 29, 31, 37 1, 48 1, 51; 143, 230bis c.c. ], di razza, di lingua [ 6 ], di religione [ 8, 19, 20 ], di opinioni politiche [ 21, 49 ], di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [ 24 3, 34, 36, 40 ] e sociale [ 30 2, 31, 32, 37 ], che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [ 37, 38 ] e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [ 35 ] all’organizzazione politica [ 48, 49 ], economica [ 39, 4547 ] e sociale [ 31, 34 ] del Paese.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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