06 Mag Art. 24 — Costituzione
Posted at 11:20h
in Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [ 113 ].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [ 86, 87 c.p.c.; 96 ss. c.p.p. ].
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [ 98 c.p.p. ].
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [ 571, 572, 573, 574, 643, 644, 645, 646, 647 c.p.p. ].
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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