06 Mag Art. 20 — Costituzione
Posted at 11:19h
in Costituzione
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione [ 20 ] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [ 53 ] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Note non presenti
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