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Art. 14 — Costituzione

Art. 14 — Costituzione

Il domicilio è inviolabile [ 614, 615 c.p. ].
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [ 244 ss., 316 ss., 332 c.p.p.; 118, 670 c.p.c. ].
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [ 32 ] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [ 53 ] sono regolati da leggi speciali..

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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