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Art. 113 — Costituzione

Art. 113 — Costituzione

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale [ 24 ] dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [ 100, 103 1, 2, 125 ].
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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