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Art. 107 — Costituzione

Art. 107 — Costituzione

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare [ 105 ].
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero [ 50 ss. c.p.p. ] gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario [ 108, 112 ].

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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