25 Nov La Corte di Giustizia Europea: è vietato imporre il filtraggio dei contenuti
La Corte di Giustizia Europea, a definizione del procedimento n. 7/10, in data 24 novembre 2011 ha emesso la sentenza con la quale ha dichiarato incompatibile – alias vietato – poichè in contrasto con la disciplina europea, il filtraggio imposto agli internet servicies provider dei contenuti protetti dal diritto d’autore e ciò al fine di inpedirne la diffusione on line.
Tale decisione, che desterà non poche polemiche poichè in palese controtendenza con i Tribunali europei e le “esigenze” dei titolari dei diritti d’autore, si rileva in modo inequivoco dalle conclusioni cui sono giunti i giudici dell’Unione Europea laddove testualmente si legge:
“Le direttive:
– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),
lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a sue spese esclusive, e
– senza limiti nel tempo,
idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.“