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E’ configurabile il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 in capo ad una associazione?

E’ configurabile il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 in capo ad una associazione?

Nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 d.lgs. 152\06 rientrano anche le associazioni e che integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro al volo, dei rifiuti derivanti da tale attività. Sicché, il reato di cui all’art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma.
Nel caso in esame, peraltro, per la Corte non vi è dubbio che un’attività altamente inquinante quale quella del tiro a volo, che produce una quantità di rifiuti non indifferente ed anche di un certo impatto sull’ambiente, quali pallini in piombo, plastiche e bossoli esplosi, ripetuta nel tempo (nella fattispecie, da oltre trenta anni) ed esercitata da più persone, rientri pienamente tra quelle considerate maggiormente a rischio dal legislatore. (cfr.Cass. Penale n. 20237/2017)

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