Comunione de residuo e diritto di credito dell’ex coniuge

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15889/2022 hanno risolto con nuova pronuncia la questione inerente la cd. comunione de residuo, che si determina tra i coniugi per effetto della cessazione del regime di comunione legale quale conseguenza della separazione personale.
In detta comunione trovano posto anche i beni dell’impresa individuale di uno dei coniugi con l’effetto di far sorgere in capo all’ex coniuge non imprenditore un diritto di credito verso l’altro coniuge imprenditore.
La questione interpretativa portata all’attenzione dei Giudici Supremi verteva sia sull’esistenza stessa della cd. comunione de residuo, quanto sulla qualifica – ai sensi dell’art. 178 c.c. – del diritto di credito del coniuge dell’imprenditore e, dunque, il diritto di prelevare beni ricadenti nella predetta comunione sino a concorrenza del proprio diritto.
La Corte, optando per la tesi della natura creditizia del diritto del coniuge non imprenditore, ha formulato il seguente principio di diritto, testualmente:
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Riferimenti normativi
Artt. 177, lett. b) e c) c.c., 178 c.c., 179 c.c., 179 lett. d) c.c., 192, comma 5 c.c. e 934 c.c

Orientamenti giurisprudenziali precedenti

Cass. n. 7060/1986, Cass. n. 13760/2015, Cass. n. 2680/2000, Cass. n. 6876/2013 e Cass. n. 4286/2018