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Codice procedura penale

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza . 2....

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V - Procedimento per decreto 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Nei casi previsti dall'articolo 168 bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo - Giudizio > Titolo II - Dibattimento > Capo I - Disposizioni generali 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V - Procedimento per decreto 1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Primo - Soggetti > Titolo I - Giudice > Capo VIII - Rimessione del processo 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a...

Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V - Procedimento per decreto 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 175. Articolo precedenteArticolo successivo L'eventuale comma dell'articolo ricompreso...