Art. 464 quater — Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto - Procedimenti speciali > Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa...