Art. 588 — Sospensione della esecuzione
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Nono - Impugnazioni > Titolo I - Disposizioni generali 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti...