Art. 658 — Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Decimo - Esecuzione > Titolo II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti...