Art. 414 — Istigazione a delinquere
Fonti > Codice penale > Libro Secondo - Dei delitti in particolare > Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico Chiunque pubblicamente [ 266 ] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [ 115, 302, 303, 322, 415,...