Art. 433 — Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
Fonti > Codice penale > Libro Secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica > Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi...