Art. 636 — Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Fonti > Codice penale > Libro Secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio > Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o...