16 Mar Art. 698 — Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità , di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a centoventitre euro [ 700, 701 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 1418/1998
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 698 c.p. — inottemperanza all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi detenute — la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell’obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell’esecuzione, che l’ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l’adozione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le pregnanti ragioni di pericolo per l’incolumità individuale e per l’ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impositivo dell’obbligo, emesso a seguito di una denuncia in cui erano state prospettate le ipotesi delittuose di detenzione illegale di armi e di minaccia grave, postulavano inequivocamente l’urgenza e l’indilazionabilità — e quindi l’immediatezza — della sua esecuzione.
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