Art. 689 – Codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità , è punito con l'arresto fino a un anno.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 12058/2021
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 689 cod. pen., è necessaria la prova della "somministrazione", da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti.
Cass. pen. n. 31812/2020
Sussiste a carico del gestore di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, trattandosi di fattispecie contravvenzionale di pericolo, che impone all'esercente, che riveste una specifica posizione di garanzia, un obbligo di diligenza nel vigilare affinché i propri dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino scrupolosamente le istruzioni impartite per l'accertamento dell'età del consumatore.
Cass. pen. n. 7021/2011
Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore.
Cass. pen. n. 27916/2009
Integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta.