Art. 676 – Codice penale – Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione , che poi, per sua colpa , rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [677; 1669, 2953].

Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47034/2018

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina ha natura di reato permanente a condotta omissiva, in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato; ne consegue che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa, oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, qualora la condotta si protragga nel corso del procedimento penale, in relazione a situazioni in cui il capo d'imputazione faccia riferimento solo alla data di accertamento del reato.

Cass. pen. n. 5430/1992

La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p., a differenza del delitto previsto dall'art. 449 c.p. in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore.

Cass. pen. n. 1297/1973

Destinatari della norma di cui all'art. 676 c.p. sono non soltanto i progettisti e i costruttori di un edificio che poi, per loro colpa, rovini, ma anche coloro che fabbricano e forniscono ai costruttori manufatti organici o elementi prefabbricati che, posti in opera, abbiano cagionato o siano concorsi a cagionare la rovina della costruzione, ogni qualvolta si accerti in concreto che essi non avevano, per colpa dello stesso fabbricante, le caratteristiche di resistenza idonee a sopportare i carichi cui erano stati da lui destinati.