16 Mar Art. 652 — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [ 422–436 ], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo , di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio , è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Corte cost. n. 49/1959
È infondata, in relazione all’art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 652, parte prima, in quanto tale norma sancisce l’infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell’obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all’opera di difesa, aiuto e soccorso; mentre l’art. 13 Cost. ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o di limitazione fisica compiuta senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
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