16 Mar Art. 648 quater — Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilita’, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 il pubblico ministero puo’ compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita’ di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita’ da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 4800/2010
Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum”non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.).
Cass. pen. n. 33409/2009
In caso di concorso di persone nel reato, la confisca “per equivalente”prevista dall’art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto.
La confisca “per equivalente”prevista dall’art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all’entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca “per equivalente”ha natura sanzionatoria).
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