Avvocato.it

Art. 616 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Art. 616 — Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime , è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.

Se il colpevole, senza giusta causa , rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni [ 618 ].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza”s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 12603/2017

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35383/2011

Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616, comma secondo, c.p., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 47096/2007

Non integra il reato di cui all’art. 616 c.p. la condotta del superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente, assente dal lavoro, dopo avere a tal fine utilizzato la password in precedenza comunicatagli in conformità al protocollo aziendale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11360/1998

Nel caso dell’addetto al servizio postale che manometta un plico impossessandosi delle banconote ivi contenute è configurabile il concorso tra i delitti di peculato e di violazione di corrispondenza, non sussistendo un rapporto di specialità tra l’art. 616 c.p. e l’art. 314 c.p. Infatti, la clausola «se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge», contenuta nell’art. 616 c.p., va interpretata con riferimento al fatto tipico della presa di cognizione del contenuto di una corrispondenza, ovvero della sua sottrazione, distrazione, distruzione o soppressione, eventualmente descritto in una norma penale diversa da quella dell’art. 616; condotte, queste, non specificamente enunciate nel delitto di peculato, che ha diversa oggettività giuridica rispetto all’altra figura delittuosa.

La valutazione della idoneità dell’azione che rende impossibile il reato va compiuta con giudizio ex ante, che tenga conto cioè delle conoscenze conosciute e conoscibili dall’agente al momento della condotta in relazione al raggiungimento del risultato perseguito. Risponde pertanto del reato di violazione di corrispondenza, a norma degli artt. 616 e 619 c.p. l’addetto al servizio delle poste che apre un plico «civetta» — inviato peraltro a un destinatario effettivamente esistente — e sottrae le banconote ivi contenute, i cui numeri di serie erano stati preventivamente registrati dall’amministrazione postale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 8838/1997

In materia di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la nozione di giusta causa, alla cui assenza l’art. 616 secondo comma c.p., subordina la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza, non è fornita dal legislatore ed è dunque affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice deve pertanto determinare di volta in volta con riguardo alla liceità — sotto il profilo etico e sociale — dei motivi che determinano il soggetto ad un certo atto o comportamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 122/1995

È configurabile il concorso formale del delitto di furto con quello di sottrazione di corrispondenza, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la segretezza e l’inviolabilità della corrispondenza nel secondo. Nel delitto di furto, inoltre, il dolo specifico, che si identifica nel fine di trarre profitto, non è necessariamente rivolto alla realizzazione di un vantaggio economico, ben potendo dirigersi soltanto ad una semplice soddisfazione morale o di qualsiasi altra natura. Tale profitto, tuttavia, deve necessariamente derivare dall’impossessamento della cosa sottratta, e non dal suo danneggiamento o dalla sua sottrazione, perché in tal caso l’autore non agisce secondo il paradigma del furto, ma eventualmente del danneggiamento o del diverso reato voluto. Ne consegue, che per aversi il concorso formale, cioè la violazione, con azione unica, di entrambe le norme sanzionatrici, è indispensabile accertare, in concreto, se la sottrazione della corrispondenza altrui sia stata diretta, oltre che al fine di prenderne o farne prendere cognizione, anche al fine di trarre un profitto, di qualunque natura, dall’impossessamento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10898/1980

Equivale alla «distruzione» della corrispondenza il sottrarla per un tempo apprezzabile alla disponibilità dell’avente diritto e ciò in considerazione del fatto che il ritardo nella sua consegna può, secondo i casi, rendere inutile la stessa o frustrare, comunque, il perseguimento dello scopo che si proponeva il mittente con il suo invio.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 490/1972

Con la distruzione si trasforma la materialità stessa della corrispondenza in modo che questa non esiste più fisicamente; con la soppressione si deve raggiungere l’equivalente risultato della trasformazione del suo aspetto giuridico, che è la disponibilità dell’avente diritto. Per una qualunque circostanza, non voluta né prevista dall’agente, la corrispondenza, che costui intendeva sopprimere come tale non consegnandola al destinatario, può essere trovata da altri. Tale fortuito ritrovamento, però, non ha alcuna influenza sull’azione commessa dall’agente poiché fin dal primo momento, data la sua idoneità a conseguire l’evento voluto, essa aveva violato la norma incriminatrice.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1549/1970

Il prendere cognizione di una corrispondenza chiusa si riferisce non solo al tenore di una lettera, ma anche ad un oggetto reale, racchiuso nella corrispondenza, il quale può essere di varia natura, come ad esempio una fotografia, e quindi anche denaro, avente anch’esso qualificazione e carattere tutelati dalla legge.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze