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Art. 610 — Violenza privata

Art. 610 — Violenza privata

Chiunque, con violenza [ 581 ] o minaccia , costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata [ 64 ] se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 48369/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell’ambito di manifestazioni di protesta per impedire l’esecuzione di un’opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all’accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l’utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione.

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Cass. pen. n. 17794/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo “status”, impedendone l’accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l’imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l’autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).

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Cass. pen. n. 1786/2017

Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell’imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi).

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Cass. pen. n. 39541/2016

L’espianto di ovociti dall’utero di una donna, realizzato in ambiente ospedaliero contro la sua volontà, da personale medico, configura il delitto di violenza privata e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, fanno parte del circuito biologico dell’essere umano e non possono essere considerati “cose mobili”solo temporaneamente detenute dalla donna all’interno del suo corpo.

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