16 Mar Art. 600 septies 1 — Circostanza attenuante
Posted at 13:09h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XII – Dei delitti contro la persona > Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale > Sezione I – Dei delitti contro la personalità individuale
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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