16 Mar Art. 600 quinquies — Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 42053/2011
Il reato previsto dall’art. 600 – quinquies, c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l’autore sia un operatore turistico o svolga l’attività in maniera continuativa e, dall’altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l’organizzazione di una sola trasferta.
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