Art. 583 ter – Codice penale – Pena accessoria
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XII - Dei delitti contro la persona > Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.