16 Mar Art. 570 bis — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Posted at 13:08h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia > Capo IV – Dei delitti contro l’assistenza familiare
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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