Art. 552 – Codice penale – Procurata impotenza alla procreazione
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
[Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.