Art. 550 – Codice penale – Atti abortivi su donna ritenuta incinta
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
[Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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