Art. 548 – Codice penale – Istigazione all’aborto
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
[Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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