16 Mar Art. 546 — Aborto di donna consenziente
Posted at 13:08h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo X – Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
[ Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.
Si applica la disposizione dell’articolo precedente:
- 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;
- 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
]
- 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;
- 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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