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Art. 546 — Aborto di donna consenziente

Art. 546 — Aborto di donna consenziente

[ Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.

Si applica la disposizione dell’articolo precedente:

  1. 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;
  2. 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
  3. ]

  1. 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;
  2. 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
  3. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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