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Art. 517 bis — Circostanza aggravante

Art. 517 bis — Circostanza aggravante

o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4351/2004

In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d’origine «prosciutto di Parma» la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis c.p., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, così come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

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