16 Mar Art. 511 — Pena per i capi, promotori e organizzatori
Posted at 13:08h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio > Capo I – Dei delitti contro l’economia pubblica
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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