Art. 518 undevicies – Codice penale – Fatto commesso all’estero
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.