Art. 518 terdecies – Codice penale – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.